Art. 1.
(Transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale delle reti di trasmissione via etere terrestre).

      1. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2010.
      2. Dal 1o gennaio 2011, e comunque a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.
      3. Al fine di ottimizzare l'uso dello spettro elettromagnetico nella fase di transizione alla tecnologia digitale, la presente legge promuove forme di associazione tra imprese o iniziative analoghe per la gestione comune delle risorse frequenziali.